Art. 34

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[1]Art. 26 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Arruolamento ed invio alle armi degli inscritti.

[3]Gli inscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono, pero', anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art34 · fonte su Normattiva