Art. 34
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[1]Art. 26 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Arruolamento ed invio alle armi degli inscritti.
[3]Gli inscritti di leva sono, dopo l'arruolamento, inviati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono, pero', anche essere immediatamente inviati sotto le armi.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva