Art. 36
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[1]Art. 31 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 1° comma: modificato.
[2]Riforme.
[3]Gli inscritti non idonei neppure limitatamente al servizio militare per le infermita' ed i difetti fisici od intellettuali descritti negli elenchi di cui alla lettera a) dell'art. 35, vengono riformati. Il Consiglio di leva puo' riformare senza esame personale i giovani che dimostrino, nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti dalle deformita' evidentemente insanabili indicate negli elenchi di cui sopra.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva