Art. 37
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[1]Art. 7 legge 3 aprile 1928, n. 919: modificato.
[2]Rivedibilita'.
[3]Gli inscritti di debole costituzione od affetti dalle infermita' presunte sanabili di cui alla lettera b) dell'art. 35, sono rimandati, quali rivedibili, alle successive leve, e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di eta'. Se, dopo cio', risultino tuttora inabili, sono riformati. Gli inscritti affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo possono, peraltro, essere rimandati ad altre sedute del Consiglio di leva. Gli inscritti rinviati alla successiva leva per infermita' non debbono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva