Art. 38
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[1]Art. 29 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Assegnazione ai servizi sedentari.
[3]Gli inscritti limitatamente idonei al servizio militare per le infermita' o le imperfezioni alle quali si riferisce la lettera c) dell'art. 35 ed i rivedibili che all'esame della successiva leva non raggiungano gli estremi di inabilita' per essere riformati, ne' risultino idonei incondizionatamente, vengono arruolati con assegnazione ai servizi sedentari (destinazioni a terra).
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva