Art. 39

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 33 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Osservazione degli inscritti.

[3]Per accertare la sussistenza o l'incurabilita' di una malattia e' in facolta' del Consiglio di leva di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente art. 35.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art39 · fonte su Normattiva