Art. 4

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[1]Art. 5 legge 23 giugno 1927, n. 1066.

[2]Classi di leva.

[3]Gli inscritti della leva di mare sono distinti per classe di nascita. Ciascuna classe comprende i maschi nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno cui la classe si riferisce.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art4 · fonte su Normattiva