Art. 41
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[1]Dichiarazione di riforma o di rivedibilita'.
[2]Le Capitanerie di porto rilasciano, ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile, la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilita'.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva