Art. 42
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[1]Riforma, inabilita' temporanea, ed idoneita' limitata dei militari alle armi od in congedo.
[2]L'autorita' militare marittima ha facolta' di pronunciare, la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata in base agli elenchi di cui all'art. 35, per i militari sotto le armi, o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi, quali residenti all'estero, come pure nei riguardi dei militari sotto le armi, che risultino temporaneamente inabili, puo' pronunciare, in base ai citati elenchi e nei limiti di cui all'art. 37, la rivedibilita' ovvero l'invio in licenza straordinaria, per il tempo necessario.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva