Art. 44

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[1]Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 56, parte 1° e 2° comma; art 55, 1° comma; art. 57: modificati.

[2]Ferme (di leva e volontarie): loro durata.

[3]La ferma e' quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi o per chiamata di autorita' (ferma di leva) o per propria elezione (ferma volontaria). La ferma di leva e' di 28 mesi. La durata e le decorrenze delle ferme volontarie sono stabilite, per gli ufficiali del servizio permanente effettivo dall'ordinamento dei corpi militari della R. Marina, per gli ufficiali di complemento dalla legge sugli ufficiali di complemento della R. Marina, per i sottufficiali ed i militari del C.R.E.M. dall'ordinamento del C.E.E.M. e stato giuridico dei sottufficiali della R. Marina e, per i volontari della Regia guardia di finanza, ramo mare, dalla legge di ordinamento del corpo stesso. L'espletamento delle ferme volontarie e' considerato, a tutti gli effetti, valido a soddisfare il servizio obbligatorio di leva.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art44 · fonte su Normattiva