Art. 48

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Art. 53 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Arruolamenti volontari per la durata della guerra.

[3]All'infuori di quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del C.R.E.M. possono essere contratti, in tempo di guerra, arruolamenti volontari nel C.R.E.M., per la sola durata della guerra stessa, dai giovani di almeno 18 anni compiuti, fisicamente idonei. Possono essere altresi' ammessi ai predetti arruolamenti volontari i militari in congedo illimitato del C.R.E.M. non ancora richiamati alle armi, nonche' quelli in congedo assoluto.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art48 · fonte su Normattiva