Art. 49

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[1]Art. 51 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Proscioglimento dalle ferme volontarie.

[3]I militari del C.R.E.M. e della R. Guardia di finanza, ramo mare, gli allievi ufficiali e gli ufficiali di complemento, nonche' gli allievi della Regia accademia navale, comunque prosciolti, in base alle speciali disposizioni, dalle ferme volontarie contratte, prima di aver concorso alla leva, hanno obbligo di concorrere alla leva di mare della propria classe, salve le eccezioni di passaggi alla leva di terra e di minor durata di servizio contemplati rispettivamente dall'ordinamento del C.R.E.M. e nel presente testo unico. Gli ufficiali dispensati a loro domanda dal servizio permanente effettivo, ove non abbiano prestato servizio almeno per un tempo corrispondente alla ferma di leva nella qualita' di ufficiale o come sottufficiale o militare del C.R.E.M., sono tenuti ad ultimare la ferma medesima nella qualita' di ufficiale di complemento.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art49 · fonte su Normattiva