Art. 5
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[2]Chiamata delle classi alla leva.
[3]Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'eta' loro. Le operazioni di leva possono essere pero' anticipate in maniera da rendere possibile la chiamata alle armi nei primi mesi dell'anno in cui i giovani compiono il ventesimo dell'eta' loro. Quando poi lo esigano contingenze straordinarie, le classi possono essere chiamate alla leva ed alle armi anche prima dei termini suddetti.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva