Art. 51

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Articoli 66 e 67 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificati.

[2]Riammissioni in servizio.

[3]L'ordinamento del C.R.E.M. disciplina la riammissione in servizio dei sottufficiali della Regia marina in congedo. Ad eccezione di quelle conseguenti agli arruolamenti volontari non sono ammesse riammissioni in servizio di sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art51 · fonte su Normattiva