Art. 54

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[1]Art. 45 legge 23 giugno 1927, n. 1066: 1° comma: modificato.

[2]Concessione agli allievi degli Istituti cattolici.

[3]Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta', i militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici del Regno o delle Colonie italiane o in Istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art54 · fonte su Normattiva