Art. 54
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[1]Art. 45 legge 23 giugno 1927, n. 1066: 1° comma: modificato.
[2]Concessione agli allievi degli Istituti cattolici.
[3]Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta', i militari che si trovino come allievi interni in Istituti cattolici del Regno o delle Colonie italiane o in Istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.
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