Art. 55

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[1]1° comma e lettera a) dell'art. 40 legge 23 giugno 1927, n. 1066 modificato dall'art. 10 legge 3 aprile 1928, n. 919.

[2]Concessione agli addetti al governo di aziende agricole, industriali e commerciali.

[3]In tempo di pace puo' essere concesso di rinviare, di anno in anno, la prestazione del servizio militare fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva alla loro, agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art55 · fonte su Normattiva