Art. 56
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[1]Art. 41 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Con cessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi.
[3]Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di' leva o volontario, possono, in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva nel primo caso e finche' il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva