Art. 56

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[1]Art. 41 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Con cessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi.

[3]Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di' leva o volontario, possono, in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva nel primo caso e finche' il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art56 · fonte su Normattiva