Art. 57

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[1]Concessione ai fratelli consanguinei che debbano presentarsi contemporaneamente alle armi.

[2]Qualora due fratelli consaguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, uno di essi, su richiesta e designazione della famiglia, puo', in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva dell'altro.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art57 · fonte su Normattiva