Art. 58

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[1]Legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 43, 2° e 4° comma; art. 44, ultimo comma: modificati.

[2]Cessazione del titolo al ritardo della prestazione del servizio.

[3]Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il terminare degli studi, salvo il disposto dell'articolo 52, 2° comma, lettera d), ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di eta'. Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad iniziare il servizio militare con la prima classe chiamata alle armi per compiere la ferma di leva ad eccezione dei militari di cui all'articolo precedente che debbono iniziarlo subito e dei rimpatriati dall'estero che possono domandare di prestare subito servizio. ((Agli arruolati muniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai corsi ufficiali di complemento della Regia marina, i quali abbiano seguito i prescritti corsi preliminari, e' accordata una riduzione di servizio alle armi da 28 a 14 mesi, da compiersi due col grado di aspirante e dodici col grado di ufficiale. Di tale riduzione beneficiano solo i laureati che abbiano compiuto il tirocinio da aspirante con esito favorevole, ferme restando le disposizioni relative al passaggio nel C.R.E.M. nel caso di esito sfavorevole di detto tirocinio)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art58 · fonte su Normattiva