Art. 59
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[1](Art. 56 legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte ultimo comma: modificato) Riduzioni di servizio agli ufficiali ed agli aspiranti in servizio di leva.
[2]Il Ministro per la marina, puo', in relazione alle esigenze del servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi, anche individualmente, agli ufficiali ed agli aspiranti del servizio permanente effettivo o di complemento con obblighi di leva.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva