Art. 6
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[1]Art. 2 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Esclusi dal far parte della R. Marina.
[3]Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte della R. Marina coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera, alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato, nonche' i condannati a pene infamanti, a norma dei Codici penali militari.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva