Art. 60
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[1]Art. 46 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Riduzione di servizio ai militari gia' allievi della Regia accademia navale.
[3]E' in facolta' del Ministro per la marina di accordare una riduzione del servizio alle armi, ai militari del C.R.E.M. gia' allievi della Regia accademia navale.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva