Art. 61
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[1]Art. 56 legge 23 giugno 1927, n. 1066; parte 3° comma: modificato.
[2]Riduzione di servizio ai militari della classe anziana od in determinate condizioni di famiglia.
[3]Il Ministro per la marina puo', in relazione alle esigenze di servizio, concedere una riduzione del servizio alle armi, ai militari del C.R.E.M. della classe anziana di leva anche per categorie o per specialita' o limitatamente a quelli nelle condizioni di famiglia di volta in volta determinate; come puo' concedere agli stessi licenza illimitata in attesa del congedamento.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva