Art. 64

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[1]Riduzione del servizio delle ferme volontarie.

[2]In nessun caso la riduzione del servizio volontario, contratto in base alle disposizioni dell'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina, della legge sugli ufficiali di complemento della Regia marina e dell'ordinamento del C.R.E.M. e, per i volontari della R. Guardia di finanza, ramo mare, in base alla legge di ordinamento del corpo stesso, puo' diminuire l'obbligo del servizio militare di leva, salve le successive riduzioni di servizio che, nella ferma di leva, sono consentite dagli articoli precedenti.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art64 · fonte su Normattiva