Art. 65
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[1]Art. 42 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 10° comma: modificato.
[2]Facilitazioni agli studenti che hanno superato i corsi di cultura militare.
[3]II Ministro per la marina puo' concedere, con suo decreto, speciali facilitazioni di servizio agli arruolati che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militate previsti dal R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e sue successive modificazioni, e superati i relativi esami.
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