Art. 67
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[1]Licenze eccezionali agli addetti al governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali delle Colonie italiane.
[2]Il Ministro per la marina, puo', in tempo di pace e su richiesta del rispettivo Governo della Colonia, concedere agli arruolati indispensabilmente necessari per il governo di aziende o stabilimenti agricoli, industriali o commerciali situati in localita' remote o periferiche delle Colonie italiane, una licenza eccezionale per tutta la durata della ferma di leva. I militari predetti sono tenuti a rispondere, fino alla data di congedamento, a qualsiasi ordine o chiamata delle autorita' militari e rimarranno soggetti alle leggi penali militari marittime, nonche' alla giurisdizione militare marittima.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva