Art. 68 — Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero
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((I connazionali residenti all'estero, ed arruolati a termini del primo comma dell'art. 33, nonche' quelli espatriati a norma dell'art. 10 ed arruolati dal Consiglio di leva senza visita sono, in tempo di pace e finche' duri la loro permanenza all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi per il servizio di leva. Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa puo' dispensare, in tempo di pace e finche' duri la loro permanenza all'estero, da compimento della ferma di leva i giovani espatriati dopo l'apertura della leva, della, loro classe od arruolati dal Consiglio di leva senza visita nonche' gli espatriati dopo l'arruolamento. Sempre che le esigenze della Marina lo consentano, gli arruolati di cui sopra possono, dopo il congedamento della loro classe di nascita, essere definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva anche se rimpatrino, salvo l'obbligo per essi di rispondere quando si trovino in Patria, ai richiami ed alle chiamate di con"Fermo restando l'obbligo predetto, gli arruolati suindicati sono in ogni caso, dopo il compimento del 12° anno di eta', definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, anche se rimpatrino. Gli arruolati di cui ai commi precedenti sono, invece, obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe chiamata in servizio di leva, quando il loro rimpatrio sia avvenuto prima del congedamento della loro classe di nascita, salvo che, essendo nati all'estero ed investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato, nelle Forze armate regolari del Paese di nascita, un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva