Art. 69
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[1]Permessi di permanenze in Patria e nelle Colonie ai militari dispensati perche' residenti all'estero. I militari dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo precedente possono ottenere, dalle Regie autorita' diplomatiche o consolari all'estero e dalle competenti autorita' militari marittime nel Regno, la facolta' di permanere in Patria, senza obbligo di prestar servizio militare, se comprovino di dover compiere un regolare corso di studi ovvero di dovervisi trattenere per ragione di salute, di famiglia o di commercio, purche' la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi la durata del corso nel primo caso e i periodi di tempo previsti per i militari del R. Esercito negli altri casi.
[2]La permanenza nei territori coloniali italiani degli arruolati residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi puo', per decisione del Ministro per la marina su proposta del rispettivo Governo coloniale, non importare decadenza alla dispensa qualunque sia la durata della permanenza stessa.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva