Art. 71

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[1]Art. 45 legge 23 giugno 1927, n. 1066, modificato dall'art. 11 comma 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, legge 3 aprile 1928, n. 919: modificato.

[2]Dispense e permessi ai missionari cattolici all'estero e nelle Colonie.

[3]Il Ministro per la marina ha facolta', in tempo di pace, di concedere, d'accordo col Ministro per gli affari esteri o con quello per le colonie, ed alle condizioni dagli stessi stabilite, le dispense e le facilitazioni previste dagli articoli 68 e 69 a tutti od a parte degli arruolati che, avendo compiuto gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero od in territorio di diretto dominio dell'Italia ovvero nelle Colonie italiane in qualita' di missionari cattolici.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art71 · fonte su Normattiva