Art. 72
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[1]R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, articoli 2, 3, 4, 5: modificato.
[2]Disposizioni speciali in materia ecclesiastica.
[3]Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici, oltre che dagli articoli 54 e 71 del presente testo unico, da speciali disposizioni.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva