Art. 73
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[2]Congedo illimitato e congedo assoluto.
[3]Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma, soggetti ancora, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, all'obbligo del servizio militare. Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi prosciolti, per eta' o per inidoneita' fisica, da ogni obbligo di servizio militare.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva