Art. 73

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[1]Art. 19 legge 23 giugno 1927, n. 1066, parte 1° comma; art. 14 legge 3 aprile 1928, n. 919, 1° comma: modificato.

[2]Congedo illimitato e congedo assoluto.

[3]Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma, soggetti ancora, all'atto in cui cessano dal servizio alle armi o ne sono dispensati, all'obbligo del servizio militare. Il congedo assoluto spetta ai militari in congedo illimitato o sotto le armi prosciolti, per eta' o per inidoneita' fisica, da ogni obbligo di servizio militare.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art73 · fonte su Normattiva