Art. 74
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[1]Art. 63 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Ritardi noi congedamenti - Maggiori vincoli di servizio.
[3]I militari imbarcati sulle navi dello Stato in navigazione possono essere congedati anche dopo avere compiuta la loro ferma ed all'arrivo del bastimento nel primo porto del Regno. I militari destinati a terra o su navi stazionarie all'estero possono essere congedati anche dopo avere compiuta la loro ferma qualora per esigenze di servizio il rimpatrio abbia dovuto subire ritardo. E' in facolta' del Ministero della marina, in conformita' di quanto prevede il testo unico delle leggi sull'ordinamento del C.R.E.M e sullo stato giuridico dei sottufficiali della R. Marina, di trattenere in servizio militari di leva che al compimento della ferma di leva rinunzino spontaneamente all'invio in congedo illimitato, impegnandosi a prestare ulteriore servizio.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva