Art. 75
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[1]Art. 64 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari.
[3]Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o quello assoluto, e che si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva