Art. 79
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[1]Art. 62 legge 23 giugno 1927, n 1066: modificato.
[2]Ritardi nella presentazione per richiami.
[3]I militari in congedo illimitato imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero o su barche addette alla pesca del corallo all'estero od addette ovunque alle pesche periodiche di cui all'art. 25, in caso di richiamo in servizio, hanno la facolta' di ritardare a presentarsi alla competente autorita' fino al loro arrivo in un porto o rada dello Stato.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva