Art. 8

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Art. 30 legge 23 giugno 1927, n. 1066: comma; Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066: 2° comma; Art. 14 legge 3 aprile 1928; n. 919: ultimo comma; Art. 12 legge 13 luglio 1911, n. 748: 2° comma; modificati. ((Ruoli del C.R.E.M. - Trasferimento dai ruoli del C.R.E.M. in quelli delle altre Forze armate e viceversa.)) (( Sono compresi nei ruoli del Corpo Reale Equipaggi Marittimi: 1° gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita compresi gli arruolati volontari nella Regia guardia di finanza, ramo mare; 2° gli arruolati di leva marittima. Sono cancellati dai ruoli del Regio esercito e trasferiti in quelli del Corpo Reale Equipaggi Marittimi: 1° i laureati in ingegneria navale e meccanica ed i laureati in discipline nautiche o in scienze economico-marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, i quali, all'atto della chiamata alle armi, risultassero gia' arruolati nella leva di terra. I comandi dei distretti provvedono per essi al trasferimento nei ruoli del C.R.E.M. I rettori delle Universita' e il direttore dell'Istituto predetto, hanno l'obbligo di fornire, sessione per sessione, al Comando superiore del C.R.E.M., su richiesta delle Capitanerie di porto, i nomi e le generalita' dei giovani che conseguono le lauree sopra indicate; 2° coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra, ottengano di prestar servizio nella Regia marina o nella Regia guardia di finanza (ramo mare). Sono cancellati dai ruoli del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e trasferiti in quelli delle altre Forze armate dello Stato: 1° gli arruolati di leva marittima che, a giudizio delle Commissioni sanitarie, pur essendo riconosciuti idonei al servizio militare, non sono ritenuti atti a prestar servizio nella Regia marina; essi compiono il servizio militare nel Regio esercito con la propria classe di leva; 2° i militari di leva del C.R.E.M, i quali, dopo un anno di effettivo servizio ottengano dal Ministero della marina, ai sensi dell'art. 29 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, il trasferimento nel Regio esercito, nella Regia aeronautica o nelle altre Forze armate, per intraprendervi una carriera; 3° gli arruolati di leva marittima, i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio militare per un periodo inferiore a tre mesi: essi sono trasferiti nei ruoli del Regio esercito; 4° gli arruolati di leva marittima residenti all'estero, ai quali sia concessa la speciale ferma prevista dalle leggi sul reclutamento del Regio esercito e di cui al successivo art. 70: essi sono trasferiti nei ruoli del Regia esercito; 5° i militari in congedo illimitato eccedenti ai bisogni della Regia marina che il Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la guerra, credesse di trasferire al Regio esercito; 6° i militari in congedo, forniti del brevetto di pilota civile di 2° o 3° grado, i quali siano trasferiti, col consenso del Ministro per la marina, nelle forze in congedo della Regia aeronautica; 7° i militari in servizio del ramo mare del Corpo della Regia guardia di finanza che ottengano dal comandante generale del Corpo il passaggio nel ramo terra del Corpo stesso; 8° i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obblighi di servizio militare marittimo, in base al disposto del successivo art. 9. Possono essere trasferiti nella forza di terra, previo assentimento del Ministero della marina, gli arruolati di leva vittima assegnati ai servizi sedentari, i quali abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi. Ai militari del C.R.E.M., in congedo (volontari o di leva) puo' essere concesso ad insindacabile giudizio del Ministero della marina, il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate dello Stato, nei Corpi degli agenti di P.S. o di custodia ed in tutte le varie specialita' della M.V.S.N.; non e' necessario il nulla osta per la sola iscrizione ordinaria nella M.V.S.N. che non comporta un effettivo arruolamento. I militari di cui al precedente comma restano inscritti nei ruoli della leva di mare, a disposizione della Regia marina, fino al compimento del 32° anno di eta', se arruolati nei Corpi degli agenti di P.S. o di custodia, o fino al compimento del 39° anno di eta', se arruolati nelle altre Forze armate e nelle varie specialita' della M.V.S.N. Ai militari del C.R.E.M. in congedo, gia' appartenenti alla Regia guardia di finanza, ramo mare, puo' essere concesso il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della Regia guardia di finanza, ramo mare o terra. Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel ramo mare restano inscritti nei ruoli del C.R.E.M.; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel ramo terra passano, a tutti gli effetti, nei ruoli del Regio esercito, e cessano di essere comunque a disposizione della Regia marina. Ai militari in congedo della Regia marina i quali aspirino a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze armate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera nelle Forze stesse, puo' essere concesso dal Ministero della marina il nulla osta per la presentazione delle relative domande alle competenti Amministrazioni. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o la ammissione in carriera, sono contemporaneamente trasferiti nei ruoli delle Forze armate)).

Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art8 · fonte su Normattiva