Art. 80
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[1]Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 4° comma: modificato.
[2]Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066, 4° comma: modificato.
[3]Dispense dal richiamo in servizio. Il Ministro per la marina ha facolta' di concedere dispense dai richiami a coloro che coprano gli impieghi o si trovino nelle condizioni stabilite dall'apposito regolamento.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva