Art. 81
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[1]Art. 61 legge 23 giugno 1927, n. 1066, ultimo comma. Articoli 1, 3, 4 legge 13 luglio 1911, n. 748. Legge 27 marzo 1930, n. 460: modificati.
[2]Chiamate per il controllo della forza in congedo.
[3]Il Ministro per la marina ha facolta' di ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate dei sottufficiali della R. Marina e dei militari del C.R.E.M. in congedo illimitato, per il controllo della forza in congedo. I predetti militari in congedo sono obbligati a rispondere a tali chiamate di controllo, che avranno luogo normalmente in giorno festivo.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva