Art. 82

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[1]Art. 82 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Arruolamenti eccezionali all'estero.

[3]I comandanti delle Regie navi all'estero possono, in tempo di guerra, levare personale di coperta e di macchina dai bastimenti mercantili nazionali ancorati nei porti esteri fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi, quando l'assoluta deficienza del proprio equipaggio compromettesse la missione loro affidata. Nei porti ove ha sede un Ufficio consolare dello Stato gli arruolamenti eccezionali di cui sopra debbono compiersi pel tramite del R. Console prepostovi il quale emanera' gli ordini in base alle richieste dei comandanti delle Regie navi.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art82 · fonte su Normattiva