Art. 83
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[1]Art. 83 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili.
[3]Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili viene calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali di cui all'articolo 82, deducendo dal totale degli uomini di bordo i graduati, il carpentiere, il personale di cucina e di camera ed i mozzi. La sorte designa quelli che debbono essere assunti in servizio.
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