Art. 83

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[1]Art. 83 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Determinazione della quarta parte degli equipaggi mercantili.

[3]Il quarto dell'equipaggio delle navi mercantili viene calcolato, ai fini degli arruolamenti eccezionali di cui all'articolo 82, deducendo dal totale degli uomini di bordo i graduati, il carpentiere, il personale di cucina e di camera ed i mozzi. La sorte designa quelli che debbono essere assunti in servizio.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art83 · fonte su Normattiva