Art. 84
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Art. 84 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Congedamento dei marinai arruolati eccezionalmente.
[3]Indennita' e rimborsi. Il personale arruolato in base al precedente art. 82 viene congedato al ritorno della Regia nave in un porto del Regno o prima se sono giunti a bordo i militari del C.R.E.M. destinati a coprire le deficienze di tabella. Al personale predetto vengono forniti, a spese dello Stato, i mezzi per far ritorno nel luogo del rispettivo domicilio. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione del personale levato dalle loro navi sono a carico dello Stato.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva