Art. 84

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[1]Art. 84 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Congedamento dei marinai arruolati eccezionalmente.

[3]Indennita' e rimborsi. Il personale arruolato in base al precedente art. 82 viene congedato al ritorno della Regia nave in un porto del Regno o prima se sono giunti a bordo i militari del C.R.E.M. destinati a coprire le deficienze di tabella. Al personale predetto vengono forniti, a spese dello Stato, i mezzi per far ritorno nel luogo del rispettivo domicilio. Le maggiori spese eventualmente incontrate dagli armatori per la sostituzione del personale levato dalle loro navi sono a carico dello Stato.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art84 · fonte su Normattiva