Art. 85
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[1]Legge 23 giugno 1927, n. 1066 - Articoli 94 e 104: modificati.
[2]Renitenza - Omissione o sottrazione alla leva.
[3]Dichiarazioni di renitenza. L'inscritto di leva che, senza legittimo motivo, non si presenti, nel giorno prefisso, all'esame personale ed arruolamento o che, trovandosi all'estero od in navigazione od impegnato in campagna di pesca, non regoli la sua posizione di leva nei termini fissati dall'art. 25, e' considerato e punito come renitente. E' altresi' considerato e punito come renitente il marinaio mercantile non militare in congedo del C.R.E.M. che chiamato all'arruolamento eccezionale di cui all'art. 82 riesca a sottrarvisi. La dichiarazione di renitenza e' pronunciata dal Consiglio di leva per gli inscritti alla leva; dagli ufficiali consolari o dai comandanti le Regie navi all'estero, per gli arruolati eccezionalmente. Colui che essendo soggetto alla leva marittima fu omesso nella formazione delle liste della sua classe di nascita e non si presento' spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva medesima, e' ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva