Art. 87
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[1]Art. 98 legge 23 giugno 1927, n. 1066 - 1° e 2° comma: modificati.
[2]Arruolamento e denuncia dei renitenti.
[3]I renitenti arrestati o presentatisi spontaneamente vengono esaminati dal Consiglio di leva e, se riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati, vengono subito avviati alle armi, ((a meno che non ottengano di fruire del trattamento di cui al n. 1° del 3° comma del precedente art. 7)) od abbiano titolo alla dispensa di cui all'art. 68. E' in facolta' del Consiglio di leva, nei casi e nei limiti previsti dal regolamento, di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza. Il renitente per il quale non sia intervenuta tale cancellazione e' denunciato dal Consiglio di leva all'autorita' giudiziaria, la quale procede in conformita' degli articoli 91 e 92.
Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva