Art. 88
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[1]Art. 98 legge 23 giugno 1927, n. 1066 - 3° e 4° comma: modificati.
[2]Passaggio alla leva di terra dei renitenti e degli omessi per sottrazione alla leva o degli inscritti che presentarono documenti falsi o infedeli, in determinate condizioni di famiglia.
[3]((Gli inscritti di cui al precedente art. 87, aventi uno dei titoli di cui al precedente art. 62, compresi nel manifesto di chiamata, vengono, se assolti e tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto, trasferiti alla leva di terra, previo assenso del Ministero della marina)). Gli omessi, ritenuti rei di essersi sottratti alla leva, nonche' i renitenti condannati, non avranno invece diritto ad essere ammessi al passaggio di cui sopra, ma potranno beneficiare per eventuali circostanze di famiglia sopraggiunte all'arruolamento, delle disposizioni di cui all'art. 62. Gli inscritti, che scientemente abbiano prodotto documenti falsi od infedeli, non potranno del pari ottenere l'abbandono alla leva di terra, ne' beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 62, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsita'.
Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva