Art. 89

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[1]Art. 95 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Diserzione - Mancanza ai richiami per istruzione.

[3]Gli arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscano all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'Autorita' giudiziaria militare marittima, trascorsi cinque giorni da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al corpo. Sono parimenti dichiarati disertori e denunciati come tali i militari in congedo illimitato che, senza legittimo impedimento, non obbediscano all'ordine di arruolamento eccezionale di cui all'art. 82 od a quello di richiamo alle armi, salvo i richiami per istruzione per i quali sono applicabili le sanzioni penali e disciplinari di cui al succesivo art. 94. I militari imputati di diserzione o di mancanza ai richiami per istruzione sono, durante le more del giudizio, avviati alle armi.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art89 · fonte su Normattiva