Art. 91

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[1]Art. 97 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Pene pei renitenti.

[3]Ai renitenti presentatisi spontaneamente prima dello scadere del primo anno dal giorno della dichiarazione di renitenza viene, in tempo di pace, inflitta la pena della reclusione da 2 a 6 mesi se il Consiglio di leva li abbia giudicati idonei al servizio militare; quella della reclusione fino a 3 mesi se li abbia ritenuti inabili al servizio. I renitenti presentatisi spontaneamente dopo il termine di un anno incorrono, in tempo di pace, nella pena della reclusione da 6 mesi ad un anno se giudicati idonei alle armi; in quella della reclusione da uno a 6 mesi, se dichiarati inabili al servizio. Ai renitenti arrestati vengono, in tempo di pace, inflitte le seguenti pene: da 1 a 2 anni di reclusione se idonei al servizio militare: da un mese ad un anno di reclusione se giudicati inabili. Tutte le pene di cui sopra sono raddoppiate in tempo di guerra. I renitenti condannati scontano all'atto dell'invio in congedo illimitato la pena loro inflitta.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art91 · fonte su Normattiva