Art. 92
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[1]Art. 99 legge 23 giugno 1927, n. 1066.
[2]Pene pei favoreggiatori dei renitenti.
[3]Chiunque scientemente abbia nascosto, od ammesso al suo servizio un renitente, e' punito colla reclusione estensibile a 6 mesi. Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito colla reclusione da un mese ad un anno. La stessa pena si applica a chi abbia con colpevoli maneggi impedita o ritardata la presentazione all'esame personale ed all'arruolamento di un inscritto. Se il colpevole e' un ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato dello Stato, la pena puo' essere estesa a 2 anni di reclusione con l'aggiunta di una multa estensibile a L. 2000.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva