Art. 93
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[1]Pene per i disertori e per i favoreggiatori dei disertori.
[2]Ai disertori ed ai favoreggiatori dei disertori vengono inflitte le pene previste dal Codice penale militare marittimo.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva