Art. 95

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[1]Art. 86 legge 23 giugno 1927, n. 1066 - 1° comma: modificato.

[2]Pene per l'omissione o l'indebita cancellazione dalle note preparatorie e per l'indebita inclusione nelle stesse.

[3]Chiunque con frodi o con raggiri si renda responsabile di omissione o di indebita cancellazione di giovani soggetti alla leva di mare dalle note preparatorie della medesima, oppure di indebita inclusione, nelle note stesse, di giovani senza requisiti per appartenere alla leva marittima, e' punito con la reclusione estensibile a 6 mesi e con multa estensibile a L. 500, salvo, se vi e' luogo, le pene maggiori per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati dello Stato.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art95 · fonte su Normattiva