Art. 96
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[1]Art. 87 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Pene per l'omissione o per l'indebita cancellazione dalle liste di leva di mare.
[3]Chiunque scientemente ometta o cancelli indebitamente dalle liste della leva di mare un giovane gia' cancellato dalle liste della leva di terra quale soggetto alla leva marittima, e' punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa estensibile a L. 2000, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati dello Stato.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva