Art. 97
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[1]Art. 88 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Applicazione degli articoli 95 e 96 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati.
[3]Alle pene stabilite nei precedenti articoli 95 e 96 sono pure sottoposti i giovani soggetti alla leva resisi in qualsiasi modo colpevoli dei reati nei medesimi articoli contemplati.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva