Art. 97

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[1]Art. 88 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Applicazione degli articoli 95 e 96 ai soggetti alla leva colpevoli dei reati ivi contemplati.

[3]Alle pene stabilite nei precedenti articoli 95 e 96 sono pure sottoposti i giovani soggetti alla leva resisi in qualsiasi modo colpevoli dei reati nei medesimi articoli contemplati.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art97 · fonte su Normattiva