Art. 98
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[1]Art. 90 legge 23 giugno 1927, n. 1066.
[2]Pene agli inscritti che producano documenti falsi od infedeli.
[3]Gli inscritti di leva od i relativi congiunti che ai fini della leva abbia contraffatto o falsificato documenti oppure abbiano scientemente prodotto i predetti documenti falsi o contraffatti, saranno soggetti alle pene stabilite dalla legge, oltre la perdita dei diritti di cui all'ultimo capoverso dell'art. 88.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva